Obbligo di marcatura CE delle strutture in acciaio.

Dal 1 Luglio è entrata in vigore la norma europea armonizzata EN 1090-1 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio -Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”, pertanto è diventata obbligatoria la marcatura CE per la commercializzazione di tali prodotti.

Come publicato sul sito del Cosiglio Superiore Lavori Pubblici, attraverso un parere liberamente consultabile e prelevabile all'indirizzo UNI 1090-1 D.M. 14/01/2008.pdf , si evidenzia in particolare che dalla fine del periodo di coesistenza della norma europea armonizzata EN 1090-1, la relativa marcatura CE sarà l’unica modalità di qualificazione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione di detta norma armonizzata, ai fini dell’impiego dei prodotti stessi nelle opere.
Da tale data, per tali prodotti in carpenteria metallica coperti dalla EN 1090-1, il Servizio Tecnico centrale non rilascerà più l’attestazione di avvenuta dichiarazione dell'attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica. 

La suddetta marcatura CE costituisce, per i prodotti in serie ricadenti nel campo di applicazione delle norma europea armonizzata EN 1090-1, modalità di qualificazione del prodotto sufficiente anche ai sensi del §11.1, caso A), del DM 14.01.2008. Pertanto il fabbricante di elementi di carpenteria metallica per uso strutturale, qualora in possesso di marcatura CE per tali prodotti sulla base della EN 1090-1, non necessita dell’attestato di deposito della documentazione quale Centro di trasformazione di carpenteria metallica,  rilasciato ai sensi dei §§11.3.4.10 e 11.3.1.7 del DM 14.01.2008.

Tale attestazione sarà invece rilasciata soltanto, nel caso residuale, di prodotti in carpenteria metallica non coperti dalla EN 1090-1 risultando, per tali prodotti, ancora obbligatoria ai fini dell’impiego nelle opere.

Ulteriori informazioni sono disponibili in rete, di seguito riportiamo alcune fonti:

RINA.org
Promozione Acciaio
Tuv.com
bureauveritas.it