2) Decreto Ministeriale 14/01/2008 (Norme Tenciche per le Costruzioni)

Le norme tecniche per le costruzioni raccolgono in un unico organico testo le norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali e «definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere»

Il testo integrale del decreto è consultabile al seguente link:PDFD.M.14/01/2008.pdf oppure direttamente dal sito del consiglio superiore per i lavori pubblici all'indirizzo seguente: www.cslp.it
A titolo informativo si sottolinea come già da qualche anno gli uffici preposti si tanno adoperando per emettere una nuova revisione delle Norme Tecnico Costruttive ed a tal fine nell'adunanza del 14 Novembre 2014 il CSLP ha espresso parere favorevole sulla bozza di revisione presentata, nella pagina dedicata, al link seguente:www.CSLP.it/NTC2014  è possibile scaricare a scopo informativo il parere della commissione e la bozza di revisione proposta.

Precedenti Norme Tecniche per le Costruzioni nella legislazione italiana

  • Decreto ministeriale 30 maggio 1974, Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche
  • Decreto ministeriale 27 luglio 1985, Norme tecniche per l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche
  • Decreto ministeriale 20 novembre 1987, Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento
  • Decreto ministeriale 9 gennaio 1996, Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche
  • Ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274 del Presidente del Consiglio, Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica
  • Decreto ministeriale 14 settembre 2005, Norme tecniche per le costruzioni

Come già evidenziato nell'articolo precedente Parapetti Certificati, Aspetti Generali, il suddetto decreto fissa nel capitolo §3 Azioni sulle costruzioni, il carico orizzontale per cui i parapetti devono essere progettati, nello specifico viene indicato come azione Variabile di progetto un carico uniformemente distribuito Hk di 2kN/m (Tabela 3.1.II categoria C2 Balconi Ballatoi e Scale Comuni), tale carico deve essere applicato alla quota superiore del corrimano.

Il soddisfacimento della prescrizione può essere documentato anche per via sperimentale, e comunque mettendo in conto i vincoli che il manufatto possiede e tutte le risorse che il tipo costruttivo consente.

Sulla discriminazione fra zone ad uso residenziale (categoria a) e la categoria C2 Balconi Ballatoi e Scale Comuni, si è ampiamente discusso in seminari di divulgazione ed il concetto fondamentale è che Scale e Balconi per qualsiasi che sia il tipo di costruzione risultano essere la via di esodo o punto di raccolta naturale in caso di incendio pertanto sono da considerarsi come zone soggette ad affollamento, per coerenza è possibile notare come per i balconi e le scale il carico di progetto verticale sia di 4kN/m2, per chi fosse interessato riportiamo inl collegamento al parere redatto dal Dott.Ing. Pierpaolo Cicchiello Progetto dei Parapetti.pdf.

Anche se la grande comunità di progettisti è maggiormente dedicata gli elementi principali/primari di una struttura è importante notare come tale decreto (cosi come i precedenti ora abrogati) prevede che i parapetti debbano resistere ad una determinata azione, e per tale scopo devono essere "progettati", pur ammettendo la verifica con metodo spertimentale, di fatto ponendo tali manufatti fra gli elementi strutturali di una costruzione e cosi come indicatto nell' allegato I del reg.(EU) 305/2011 devono soddisfare il requisito di Resistenza meccanica e stabilita, implicando di fatto che i parapetti debbano essere prodotti da una carpenteria certificata secondo UNI EN 1090 e che tali manufatti non possano essere commercializzati in assenza di opportuna (DoP), senza commettre illecito.