Parapetti Certificati, Norme di legge e di calcolo

Principali riferimenti normativi per il calcolo e la realizzazione di parapetti o balaustre in acciaio.

Con l'intento di contribuire a fare maggiore chiarezza sull'argomento di seguito riportiamo un'elenco che speriamo possa essere il più esaustivo possibile delle principale norme di legge e di calcolo che regolano la costruzione e fornitura di Parapetti o Balaustre per Terrazzi e scale.


1) Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 

Risulta ovvio che operando nel Sistema Economico Europeo è fondamentale citare per prima il regolamento chiave in base a cui i prodotti possono essere prodotti e liberamente commercializzati in tutto il SEE

Tale regolamento fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il testo integrale del regolamento può essere consultato al seguente link: PDF(UE)305/2011.pdf 

Il Regolamento riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile), i quali devono assicurare il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti fissati nell allegato I

Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.

  1. Resistenza Meccanica e Stabilità;
    Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:
    a) il crollo, totale o parziale, della costruzione; 
    b) gravi ed inammissibili deformazioni; 
    c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti; 
    d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.
  2. Sicurezza in caso di incendio;
  3. Igiene Salute e Ambiente;
  4. Sicurezza e accessibilità nell' uso;
  5. Protezione contro il rumore;
  6. Risparmio energetico;
  7. Uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni.

Tra gli obblighi del fabbricante viene inoltre specificato quello di garantire la rintracciabilità per consentire l’eventuale ritiro o richiamo del prodotto dal mercato nel caso il fabbricante abbia motivo di credere che il prodotto immesso sul mercato non rispetti la conformità e la corrispondenza espresse dalla Marcatura CE.

Il concetto chiave del nuovo Regolamento 305/11, rispetto alla Direttiva CPD 89/106/CEE, è la "Dichiarazione di Prestazione (DoP)" che va a sostituire la precedente Dichiarazione di Conformità dei prodotti da costruzione. Se quest’ultima attestava la conformità di un prodotto ai requisiti di una norma tecnica (art. 13 CPD), la dichiarazione di prestazione:

  • è obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata; come ad esempio: costruzione di Cancelli (UNI EN 13241), Parapetti Balaustre e Ringhiere dalla UNI 10805-alla UNI 10809, Carpenteria metallica UNI EN 1090-2
  • deve contenere informazioni sull’impiego previsto;
  • deve contenere le caratteristiche essenziali pertinenti l’impiego previsto;
  • deve includere le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali;
  • il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate.

Il nuovo Regolamento modifica le condizioni di accesso al mercato e, dal luglio 2013, i prodotti da costruzione, coperti da una norma armonizzata (e quindi soggetti all'obbligo di Marcatura CE) o sottoposti ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), potranno essere immessi sul mercato solo se:

  • il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per il prodotto;
  • i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE;
  • la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata.

2) Decreto Ministeriale 14/01/2008 (Norme Tenciche per le Costruzioni)

Le norme tecniche per le costruzioni raccolgono in un unico organico testo le norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali e «definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere»

Il testo integrale del decreto è consultabile al seguente link:PDFD.M.14/01/2008.pdf oppure direttamente dal sito del consiglio superiore per i lavori pubblici all'indirizzo seguente: www.cslp.it
A titolo informativo si sottolinea come già da qualche anno gli uffici preposti si tanno adoperando per emettere una nuova revisione delle Norme Tecnico Costruttive ed a tal fine nell'adunanza del 14 Novembre 2014 il CSLP ha espresso parere favorevole sulla bozza di revisione presentata, nella pagina dedicata, al link seguente:www.CSLP.it/NTC2014  è possibile scaricare a scopo informativo il parere della commissione e la bozza di revisione proposta.

Precedenti Norme Tecniche per le Costruzioni nella legislazione italiana

  • Decreto ministeriale 30 maggio 1974, Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche
  • Decreto ministeriale 27 luglio 1985, Norme tecniche per l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche
  • Decreto ministeriale 20 novembre 1987, Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento
  • Decreto ministeriale 9 gennaio 1996, Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche
  • Ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274 del Presidente del Consiglio, Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica
  • Decreto ministeriale 14 settembre 2005, Norme tecniche per le costruzioni

Come già evidenziato nell'articolo precedente Parapetti Certificati, Aspetti Generali, il suddetto decreto fissa nel capitolo §3 Azioni sulle costruzioni, il carico orizzontale per cui i parapetti devono essere progettati, nello specifico viene indicato come azione Variabile di progetto un carico uniformemente distribuito Hk di 2kN/m (Tabela 3.1.II categoria C2 Balconi Ballatoi e Scale Comuni), tale carico deve essere applicato alla quota superiore del corrimano.

Il soddisfacimento della prescrizione può essere documentato anche per via sperimentale, e comunque mettendo in conto i vincoli che il manufatto possiede e tutte le risorse che il tipo costruttivo consente.

Sulla discriminazione fra zone ad uso residenziale (categoria a) e la categoria C2 Balconi Ballatoi e Scale Comuni, si è ampiamente discusso in seminari di divulgazione ed il concetto fondamentale è che Scale e Balconi per qualsiasi che sia il tipo di costruzione risultano essere la via di esodo o punto di raccolta naturale in caso di incendio pertanto sono da considerarsi come zone soggette ad affollamento, per coerenza è possibile notare come per i balconi e le scale il carico di progetto verticale sia di 4kN/m2, per chi fosse interessato riportiamo inl collegamento al parere redatto dal Dott.Ing. Pierpaolo Cicchiello Progetto dei Parapetti.pdf.

Anche se la grande comunità di progettisti è maggiormente dedicata gli elementi principali/primari di una struttura è importante notare come tale decreto (cosi come i precedenti ora abrogati) prevede che i parapetti debbano resistere ad una determinata azione, e per tale scopo devono essere "progettati", pur ammettendo la verifica con metodo spertimentale, di fatto ponendo tali manufatti fra gli elementi strutturali di una costruzione e cosi come indicatto nell' allegato I del reg.(EU) 305/2011 devono soddisfare il requisito di Resistenza meccanica e stabilita, implicando di fatto che i parapetti debbano essere prodotti da una carpenteria certificata secondo UNI EN 1090 e che tali manufatti non possano essere commercializzati in assenza di opportuna (DoP), senza commettre illecito.


3) Circolare Ministeriale 2 Febbraio 2009 n°617

Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. ( il cui testo è consultabile integralmente all'indirizzo www.gazzettaufficiale.it

Con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29, sono state approvate le «Nuove norme tecniche per le costruzioni», testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumita'.
Tali norme rappresentano la piu' avanzata espressione normativa a tutela della pubblica incolumita' nel settore delle costruzioni, secondo un'impostazione coerente con gli eurocodici e con contenuti all'avanguardia, riguardo alla puntuale valutazione della pericolosita' sismica del territorio nazionale e quindi alle esigenze di una moderna progettazione sismoresistente delle opere di ingegneria civile da realizzare o ristrutturare in Italia; impostazione condivisa dal mondo accademico, professionale e produttivo-imprenditoriale.

Con le presenti istruzioni si e' inteso fornire agli operatori indicazioni, elementi informativi ed integrazioni, per una piu' agevole ed univoca applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni.


4) Eurocodici

Gli Eurocodici (EC) sono norme europee per la progettazione strutturale.
Si allineano alle norme nazionali vigenti e consentono al professionista l'utilizzo di criteri di calcolo comuni ed adottabili anche all'estero.
In particolare risultano applicabili alla progettazione e costruzione di parapetti i seguenti:

  • Eurocodice 0 Uni En 1990-Criteri generali di progettazione strutturale.: fornisce le indicazioni di base per affrontare la progettazione con il metodo semiprobabilistico agli stati limite, le combinazioni di verifica, i fattori di sicurezza (salvo diversamente specificato) per la combinazione delle azioni.
  • Eurocodice 1 Uni En 1991-Azioni sulle strutture: fornisce le indicazioni necessarie per determinare le azioni di calcolo sulle strutture, in vari frangenti, dai carichi dovuti alla folla e alla neve, al vento, ai carichi termici derivanti da un incendio, a quelli nelle fasi di montaggio e quelli, più specifici, sui ponti.
  • Eurocodice 3 Uni En 1993-Progettazione delle strutture in acciaio: è dedicato alle strutture in acciaio.
  • Eurocodice 8 Uni En 1998-Progettazione delle strutture per la resistenza sismica: è dedicato all'aspetto sismico: si collega agli altri in relazione al materiale utilizzato (calcestruzzo, acciaio, legno, geotecnica).

5) Norme Uni da 10805 ad 10809

  • Uni 10805-1999: Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Determinazione della resistenza meccanica a carico statico di colonne e colonne-piantone.
    La norma definisce un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi statici concentrati di colonne e colonne-piantone facenti parte di ringhiere, balaustre o parapetti di qualunque materiale. 
    La norma si applica a ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati e non realizzati in opera e/o installati con l'ausilio di opere murarie.
  • Uni 10806-1999: Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti.
    La norma definisce un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti di ringhiere, balaustre o parapetti di qualunque materiale.
    La norma si applica a ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati e non realizzati in opera e/o installati con l'ausilio di opere murarie.
    Tale norma definisce il metodo di prova per la resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti di ringhiere, parapetti e balaustre prefabbricati aventi funzione di protezione dalle cadute
    Come si può notare la norma è datata 1999, anno in cui era in vigore il decreto ministeriale del 9 Gennaio 1996, pur rimanendo validi i criteri di calcolo per la resistenza si dovranno utilizzare i valori delle azioni determinati dalle norme in vigore.
  • Uni 10807-1999: Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici
    La norma definisce un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi dinamici di ringhiere, balaustre o parapetti di qualunque materiale. La norma si applica a ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati e non realizzati in opera e/o installati con l'ausilio di opere murarie.
    Tale Norma definisce il metodo di prova per la determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici di ringhiere, parapetti o balaustre prefabbricate, aventi funzione di protezione dalle cadute, utilizzando la prova del pendolo con dispositivo di massa pari a kg50 ed altezza di caduta variabile in base alla destinazione d'uso
    Come si può notare la norma è datata 1999, anno in cui era in vigore il decreto ministeriale del 9 Gennaio 1996, pur rimanendo validi i criteri di calcolo per la resistenza si dovranno utilizzare i valori delle azioni determinati dalle norme in vigore.
  • Uni 10808-1999:Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici concentrati sui pannelli
    La norma definisce un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi statici concentrati sui pannelli di ringhiere, balaustre o parapetti di qualunque materiale.
    La norma si applica a ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati e non realizzati in opera e/o installati con l'ausilio di opere murarie.
  • Uni 10809-1999:Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Dimensioni, prestazioni meccaniche e sequenza delle prove
    La norma stabilisce le caratteristiche dimensionali e le prestazioni meccaniche di ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati, in funzione della loro destinazione d'uso e dell'ambiente di installazione.
    Essa stabilisce inoltre la sequenza funzionale delle prove di caratterizzazione prestazionale.
    Di particolare interesse questa norma definisce alcuni dei requisiti fondamentali previsti per i parapetti fra i quali è importante citare:
    §3.2 Scalabilità
    I vari elementi di ringhiere, balaustre o parapetti devono essere disposti in maniera tale da sfavorire l’arrampicata.
    In particolare, nel caso di ringhiere, balaustro o parapetti realizzati a fasce orizzontali dovranno essere considerati i seguenti requisiti dimensionali:
    - la fascia inferiore della ringhiera, parapetto o balaustra deve essere cieca e con la faccia interna avente profilo rettilineo e perpendicolare al piano di terra;
    - Il bordo superiore della fascia inferiore deve essere ad al meno 500mm dalla punta del gradino per le ringhiere, e dal piano di calpestio per balaustre o parapetti
    - per un’altezza minima pari a 700mm dalla punta del gradino per le ringhiere e dal piano di calpestio per balaustre o parapetti, le ulteriori fasce devono presentare luce libera tra loro non maggiore di 20mm
    è importante sottolineare come la norma escluda la possibilità di realizzare parapetti con elementi orizzontali se non con luci fra gli elementi inferiori a 20mm nei primi 70cm dal piano di calpestio, o in alternativa con protezione cieca (vetro o lamiera) per la stessa altezza tale da impedire l'arrampicata, nessuna osservazione è rilevabile in merito all'utilizzo di corrimani disassati rispetto alla proiezione del parapetto di fatto non è possibile considerare tale soluzione sufficente ad impedire la scalabilità.

    §3.3 Inattraversabilità
    Ringhiere, balaustre o parapetti devono essere in attraversabili in qualsiasi punto da una sfera di 100mm di diametro
    §4 PRESTAZIONI MECCANICHE
    ...
    §4.2 Resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti
    Le ringhiere e le balaustre (parapetti) prefabbricati, aventi funzione di protezione dalle cadute, devono essere sottoposte alla prova definita nella uni 10806, al termine della prova non si devono riscontrare rotture o degradi che possono comprometterei requisiti di sicurezza dell’utente previsti per il prodotto in fase di progetto.
    Comunque la freccia delle deformazioni sotto carico non deve essere maggiore del 2% di L dove L è la lunghezza complessiva del campione, e comunque non deve essere maggiore di 60mm
    Sono ammesse deformazioni residue massime pari allo 0,2% di L, comunque non maggiori di 6mm
    §4.3 Resistenza meccanica ai carichi dinamici
    Le ringhiere e le balaustre(parapetti) prefabbricati, aventi funzione di protezione dalle cadute devono essere sottoposte alla prova definita nella UNI 10807.al termine della prova non si devono riscontrare rotture o degradi che possano compromettere i requisiti di sicurezza dell’utente previsti per il prodotto in fase di progetto.


6) Norme Uni En 1090 parti 1 e 2

Tali norme armonizzate, da considerarsi Trasversali in quanto applicabili per la marcatura CE  secondo Regolamento Europeo n. 305/2011 

UNI EN 1090-1:2012

che specifica i requisiti per la valutazione di conformità delle caratteristiche prestazionali dei componenti strutturali in acciaio e alluminio nonché dei kit immessi sul mercato come prodotti da costruzione. Questa parte rappresenta la versione ufficiale della norma europea EN 1090-1:2009+A1, Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components entrata in vigore, come EN armonizzata, il 1°gennaio 2011, e il periodo di coesistenza con la normativa preesistente scadrà il 1° luglio 2014.

UNI EN 1090-2:2011

che si occupa di stabilire i requisiti per l'esecuzione delle strutture in acciaio, indipendentemente dalla loro tipologia e forma, comprese le strutture soggette a fatica o ad azioni sismiche. La norma si
applica a strutture e ad elementi strutturali progettati secondo l'Eurocodice 3.
tale norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1090-2:2008+A1, Part 2: Technical requirements for steel structures.

Maggiori dettagli sul campo di applicazione sono disponibili nella sezione dedicata Marcatura CE UNI EN 1090.

Ora risulta  evidente che: i parapetti dovendo essere calcolati con i metodi definiti dalle Norme Tecnico Costruttive e/o da Eurocodice 3, e progettati per resistere alle azioni definite nelle sezioni delle sovracitate norme, dovendo essere incorporati in maniera permanente in opere di ingegnere civile o industriale devono essere prodotti da carpenterie in possesso di certificazione ai sensi della norma UNI EN 1090 ed immessi sul mercato solo in seguito all'aposizione di marcatura CE 


7) Decreto Ministeriale 31 Luglio 2012

Con il D.M. 31 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato in via definitiva le Appendici nazionali contenenti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici. il testo integrale del cecreto può essere consultato sul sito www.gazzettauffifiale.it

Le NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni), approvate con il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008, stabiliscono che per quanto non espressamente specificato nella stessa norma si può far riferimento a normative di comprovata validità, come ad esempio gli Eurocodici con gli annessi parametri nazionali (Appendici).
La stessa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, conferma che gli Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN costituiscono un importante riferimento per l’applicazione delle nuove norme tecniche.
Per l’utilizzo compiuto degli Eurocodici Strutturali e’ quindi necessario far riferimento alle Appendici contenenti i “parametri nazionali” che definiscono i livelli di sicurezza delle opere di competenza degli Stati membri.

Con il D.M. 31 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato in via definitiva le Appendici nazionali contenenti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici.
Nello specifico per la costruzione dei parapetti nell'annex Eurocodice 1, vengono definititi i valori da adottare per le azioni sulle costruzioni (che come si può notare sono valori in linea con quanto disposto dalle gia citate N.T.C.)


8) Decreto Ministeriale 14 Giugno 1989 n°236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. il cui testo è consultabile per intero sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.mit.gov.it

8.1.8 Balconi e terrazze

  • Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
  • Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno una spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.

8.1.10 Scale

  • Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala.
  • I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo di 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.
  • Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.
  • In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.
  • Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.
  • "Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10".
  • In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.
  • Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro.
  • Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad un'altezza di 0,75 m.
  • Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.
  • Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m.
  • In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e la altezza minima del parapetto.