1) Regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011
Risulta ovvio che operando nel Sistema Economico Europeo è fondamentale citare per prima il regolamento chiave in base a cui i prodotti possono essere prodotti e liberamente commercializzati in tutto il SEE
Tale regolamento fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il testo integrale del regolamento può essere consultato al seguente link: (UE)305/2011.pdf
Il Regolamento riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile), i quali devono assicurare il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti fissati nell allegato I
Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.
- Resistenza Meccanica e Stabilità;
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:
a) il crollo, totale o parziale, della costruzione;
b) gravi ed inammissibili deformazioni;
c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati. - Sicurezza in caso di incendio;
- Igiene Salute e Ambiente;
- Sicurezza e accessibilità nell' uso;
- Protezione contro il rumore;
- Risparmio energetico;
- Uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni.
Tra gli obblighi del fabbricante viene inoltre specificato quello di garantire la rintracciabilità per consentire l’eventuale ritiro o richiamo del prodotto dal mercato nel caso il fabbricante abbia motivo di credere che il prodotto immesso sul mercato non rispetti la conformità e la corrispondenza espresse dalla Marcatura CE.
Il concetto chiave del nuovo Regolamento 305/11, rispetto alla Direttiva CPD 89/106/CEE, è la "Dichiarazione di Prestazione (DoP)" che va a sostituire la precedente Dichiarazione di Conformità dei prodotti da costruzione. Se quest’ultima attestava la conformità di un prodotto ai requisiti di una norma tecnica (art. 13 CPD), la dichiarazione di prestazione:
- è obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata; come ad esempio: costruzione di Cancelli (UNI EN 13241), Parapetti Balaustre e Ringhiere dalla UNI 10805-alla UNI 10809, Carpenteria metallica UNI EN 1090-2
- deve contenere informazioni sull’impiego previsto;
- deve contenere le caratteristiche essenziali pertinenti l’impiego previsto;
- deve includere le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali;
- il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate.
Il nuovo Regolamento modifica le condizioni di accesso al mercato e, dal luglio 2013, i prodotti da costruzione, coperti da una norma armonizzata (e quindi soggetti all'obbligo di Marcatura CE) o sottoposti ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), potranno essere immessi sul mercato solo se:
- il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per il prodotto;
- i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE;
- la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata.