Durante questo periodo non erano presenti alcune limitazioni per le officine che intendevano realizzare carpenteria ad uso strutturale se non la capacità della stessa a realizzare il prodotto commissionato in termini di attrezzature e di spazi, quindi nessuna conoscenza specifica era richiesta, cosi come non erano necessarie qualifiche del personale ne controlli di produzione, semplicemente chiunque riteneva di essere in grado di realizzare un determinato lavoro lo poteva eseguire.
In pratica regnava il caos l'unica maniera per sopperire alla mancanza di riferimenti normativi, era in alcuni casi la professionalità e l'esperienza di taluni progettisti o costruttori.
Chiunque, senza nessuna esclusione voglia fornire materiale da costruzione o più in generale realizzare carpenteria ad uso strutturale è obbligato in termini di legge a registrare la propria azienda al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici come Centro di Trasformazione per l'Acciaio.
Le costruzioni o strutture vengono divise principalmente fra:
Questo passaggio a richiesto un grande sforzo per le aziende che intendono costruire carpenteria, in quanto senza distinzioni fra numero di dipendenti, classi di fatturato o tipologia di lavori tutti devono sottoporsi allo stesso iter che prevede:
Senza entrare ulteriormente nel dettaglio è ovvio che tutto questo lavoro ed impegno ha indubbiamente elevato il livello qualitativo dei prodotti forniti o realizzati, e la professionalità delle aziende coinvolte a garanzia e tutela del cliente finale e della società civile, tutto questo anche nei confronti della concorrenza Europea, per ottenere tutto questo le aziende hanno dovuto fare notevoli investimenti in termini economici, investimenti che taluni purtroppo sono riusci ad evitare bypassando il requisito, avvalendosi della disinformazioni o della connivenza di committenti e professionisti!
Ricordiamo che dal 1/luglio/2009 l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni diveniva obbligatoria, è che già da tale data le varie Direzioni Lavori impegnate su tutto il territorio nazionale non avrebbero più potuto ricevere in cantiere materiale che non fosse stato prodotto secondo i requisiti dell N.T.C., quindi da Centri di Trasformazione nel caso dell'acciaio;
Chiunque senza nessuna esclusione voglia fornire materiale da costruzione o più in generale realizzare carpenteria ad uso strutturale è obbligato in termini di legge a fornire la marcatura CE dei propri prodotti!
Come noto la Norma UNI EN 1090 suddivide le costruzioni secondo 4 classi di esecuzione, partendo dalla EXC1 (per strutture semplici assolutamente prive di rilevanza e di importanza) fino alla classe EXC4 (per strutture di importanza strategica nazionale o ai fini della protezione civile)
La Certificazione per la marcatura CE della carpenteria è ottenibile sottoponendo il proprio FPC (controllo di produzione in fabbrica) all'esame di un Organismo Notificato!
Secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 1090-1 il controllo di produzione di fabbrica o FPC fra i vari punti:
Risulta ovvio che tale certificazione rappresenta la naturale evoluzione delle N.T.C., che da normativa nazionale ora si evolve nei confronti del libero commercio e transito delle merci all'interno della comunita Europea, essendo la UNI EN 1090 normativa Europea applicabile su tutto il territorio senza restrizioni!
Le Aziende che negli anni precedenti si erano attivate per operare in conformità alle N.T.C. risultano ovviamente avvantaggiate nell'ottenimento della certificazione è con uno sforzo relativamente minimo possono adeguarsi alla nuova normativa senza particolari oneri(proprio perchè gran parte del lavoro è stato già realizzato in maniera sicuramente seria negli anni precedenti), continuando ad accrescere qualitativamente il lavoro ed il prestigio di una categoria assolutamente fondamentale per l'economia Italiana, quale quella delle costruzioni (in questo caso relative all'acciaio), mentre per le aziende che per i motivi più disparati si ritrovano a voler produrre carpenteria senza esperienza nel campo si rende necessario un impegno ed un investimento notevole in termini di risorse umane ed economiche per raggiungere gli stessi standard qualitativi ed organizzativi delle precedenti!
Per cui personalmente ci sentiamo di rispondere alle mail, fax o comunicazioni di vario tipo e genere che puntualmente ci vengono recapitate, e che immaginiamo siano ad ampia diffusione, con titoli del tipo: "...IN REGOLA DA SUBITO CON ...omissis...","SE TI VUOI DOTARE RAPIDAMENTE ED A COSTI CONTENUTI DELLA CERTIFICAZIONE...","...TI FORNIAMO SUBITO LA MARCATURA CE SUI TUOI PRODOTTI...",etc...etc... che una certificazione di prodotto "facile", "immediata", in pratica senza impegno, quasi acquistandola d'ufficio non serve assolutamente a nessuno, a partire dai committenti ai tecnici per finire alle varie categorie coinvolte tutti ne sono penalizzati, se non a chi la publicizza giocando sul fraindendimento, sull'informazione finalizzata allo scopo e sui possibili vuoti o lacune normative, denigrando il lavoro e l'impegno delle numerose aziende che negli ultimi anni si sono impegnate per lavorare e rispettare standard riconosciuti, "la certificazione di prodotto non è necessario che sia facile od immediata, ma è necessario che sia seria, che possa rappresentare un titolo distintivo per le organizzazioni che la adottano ed in cui credono" e che possa permettere alle aziende Italiane di poter competere ed imporsi con maggiore successo sul mercato Europeo ed Internazionale!
Per concludere in base a queste considerazioni è assolutamente fondamentale affidarsi ad aziende certificate con classe di esecuzione EXC-3, e successive in quanto:
Dall'entrata in vigore della norma (UNI EN 1090-1:2011), si è fatto un gran parlere di quale sia il campo di applicazione, e o i prodotti coperti dalla marcatura CE con la suddetta norma, recentemente sul sito della commissione europea http://ec.europa.eu/ nella sezione Frequently Asked Questions on the Construction Products Regulation (CPR), è stato reso pubblico il parere della commissione con un elenco non esaustivo di prodotti su cui è possibile apporre il marchio CE.
The CE marking has to be affixed on a construction product on the basis of the harmonised standard EN 1090-1:2009+A1:2011 when all the following conditions are satisfied:
Note 1:Wind turbines and their towers cannot be CE marked under EN 1090-1. They are subject to the Machinery Directive (MD) and the complete wind turbine system must be CE marked thereunder. One of the essential requirements of the MD is the stability of the machine. Thus, the obligatory CE marking under the MD also covers the stability of the wind turbine. The application of the CPR, in addition to the MD, would not cover additional performance aspects. Furthermore, wind turbine towers are not considered to be construction products under the CPR. Nevertheless, wind turbine towers can be assessed by EN 1090-1 (or others) in order to fulfil the stability requirements under the MD.
Note 2:'Common' fences and railings (balustrades) which merely have the function of preventing a person from falling are not structural products because they do not support (a part of) the structure. In general their failure will affect the satisfaction of Basic Work Requirement 4 – Safety and accessibility in use (as detailed in Annex I of Regulation EU 305/2011) rather than Basic Work Requirement 1 (mechanical resistance and stability). For this reason, these common balustrades cannot be CE marked on the basis of standard EN 1090-1. However, balustrades which do have a role in supporting the structure of the construction work or parts of it have a structural function, i.e. their performance may affect the mechanical resistance and stability of e.g. a building AND they prevent a person from falling, thus are covered by EN 1090-1 and must therefore be placed on the EU market with a DoP and the CE marking.
Note 3: Elaborations under Note 2 also apply to staircases.
Sul Sito di confindustria di bergamo https://www.confindustriabergamo.it tale distinzione viene semplificata come segue :
Per comprendere pragmaticamente se un prodotto di carpenteria è soggetto a marcatura CE in base alla EN1090, si deve pensare se togliendo dall'opera questo componente si mette in gioco o meno la resistenza e la stabilità dell'intera opera o di una sua parte, privilegiando in quest'analisi la stabilità dell'opera rispetto alla sicurezza delle persone (coperta da altre normative).Per una corretta interpretazione dei dubbi si possono vedere le FAQ pubblicate dalla Commissione Europea ed il documento di chiarimento pubblicato dal Ministero.
Per una corretta interpretazione dei dubbi si possono vedere le FAQ pubblicate dalla Commissione Europea ed il documento di chiarimento pubblicato dal Ministero.
Altri casi possibili in cui è prevista la marcatura CE per i Prodotti di Carpenteria Strutturale:
N.B. In Italia prodotti di carpenteria incorporati nella struttura dell’opera, ma non considerati prodotti da costruzione (ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e per il quale pertanto non è applicabile la marcatura CE secondo la EN 1090), potrebbero essere soggetti alle Norme Tecniche sulle Costruzioni (come nel caso di ringhiere a parapetti) e, quindi, devono essere calcolati da un professionista, e noi aggiungeremmmo come nota: prodotti da un Centro di trasformazioni in conformità al D.M. 14/01/2008
Come oramai noto dal 1 Luglio 2014 è diventata obbligatoria l’implementazione della marcatura "CE" degli elementi metallici in acciaio ed alluminio per uso strutturale utilizzati nelle costruzioni (UNI EN 1090-1:2011).
La norma fornisce un approccio unico alla realizzazione di qualsiasi tipo di struttura, sia che si tratti di grandi opere di ingegneria civile come la realizzazione di stadi, ospedali, grandi infrastrutture di importanza strategica, come ponti su percorsi nazionali ed internazionali (es. ponte sul Bosforo o il nuovo sistema di contenimento di Chernobyl), fino ad arrivare alle semplici costruzioni metalliche per la realizzazione di pensiline, soppalchi, o semplici componenti per il consolidamento statico di edifici, la norma si applica alle produzione in serie e non, di conseguenza, per differenziare i requisiti tecnici a seconda della complessità dei componenti sono stati introdotti 4 classi di esecuzione, con requisiti tecnici via via più stringenti, dalla classe 1 per le opere cosiddette semplici, con rischi moderati legati a eventuali collassi o fallimenti fino alla classe 4, che si riferisce a strutture particolarmente complesse con importanti implicazioni riguardo la sicurezza!
La classe di esecuzione di una struttura in acciaio (o alluminio ) può essere determinata facilmente confrontanto combinando i parametri essenziali divisi per concetto di AFFIDABILITÀ (CC o Consequence Class) e di RISCHI POTENZIALI (SC o Service Categories e PC o Production Categories)
Classe di conseguenze | Descrizione | Esempi di edifici e di opere di ingegneria civile |
CC3 | Elevate conseguenze per perdita di vite umane, o conseguenze molto gravi in termini economici, sociali o ambientali |
|
CC2 | Conseguenze medie per perdità di vite umane, conseguenze considerevoli in termini economici, sociali o ambientali |
|
CC1 | Conseguenze basse per perdite di vite umane, e conseguenze modeste o trascurabili in termini economici, sociali o ambientali |
|
CC1=BASSA CC2=STANDARD CC3=ALTA |
Categoria | Parametri |
SC1 |
|
SC2 |
|
DCL,DCM, DCH: classi di duttilità in accordo alla EN 1998-1 (eurocodice-8) SC1= carico statico SC2=sollecitazione a fatica |
Le mappe con gli indici di sismicità sono prelevabili aggiornate dal sito della ptrotezione civile all'indirizzo: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp,
in alternativa è possibile prelevare la mappa aggiornata dal seguente link: mappa.pdf, è importante notare che regioni come le Marche, l'Abruzzo, l'Umbria e province come quella di Rimini, Arezzo, Forlì-Cesena, risultano quasi per intero in classificazione zona sismica 2 (MEDIO ALTO RISCHIO).
Sul sito ai Arcelor Mittal http://www.constructalia.com/ è disponibile un'utile dispensa sulle metodologie di progettazione in zona sismica e sulla scelta delle classi di duttilità DCL,DCM,DCH strutture antismiche in accio.pdf, brevemente, le Norme Tecniche Costruttive, per le strutture disspative ammettevano solamente due classi di duttilità:
Ora gli eurocodici in particolare l'eurocodice 8 UNI EN 1998-1 prevede che si possano utilizzare una qualsiasi delle classi di duttilità ma con particolari limitazioni geografiche che debbono essere definite dagli stati interessati, nell'appendice nazionale recentemente pubblicata nella gazzetta ufficiale e prelebaile liberamente dal sito ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it/, si ammette l'utilizzo della classe di duttilità DCL in qualsiasi zona sismica comprese quelle ad alta sismicità alla condizione di progettare la struttura come non dissipativa con le limitazioni del caso!
Sempre su questo argomento si è espresso anche il CTS (Comitato Tecnico Scentifico) della regione Emilia Romagna http://www.ambiente.regione.emilia-romagna.it il parere è liberamente consultabile all'indirizzo parere in merito alla progettazione di strutture poco dissipative.pdf
Anche se la scelta della classe di duttilità da adottare e prerogativa esclusiva del progettista, come si può intendere dalle varie pubblicazioni la classe DCL dovrebbe essere utilizzata prevalentemente se non esclusivamente in zone a bassa sismicità (per via delle forze in gioco) mentre nelle altre zone potrebbe essere più corretto od almeno sensato anche alla luce dei recenti eventi sismici in Emilia Romagna (vedi Finale Emilia, zona ritenuta a simicita medio bassa zona 3) costruire in classi di duttilita DCM e DCH.
Categoria | Parametri |
PC1 |
|
PC2 |
|
PC1<S355(=S275) PC2=S355 |
Conseguence Classes | CC1 | CC2 | CC3 | ||||
Service Categories | SC1 | SC2 | SC1 | SC2 | SC1 | SC2 | |
Production Categories | PC1 | EXC1 | EXC2 | EXC2 | EXC3 | EXC3* | EXC3* |
PC2 | EXC2 | EXC2 | EXC2 | EXC3 | EXC3* | EXC4 | |
* EXC4 should be applied to special structures or structures with extreme consequences of a structureal failure as required by national provision |
Ora prendendo come esempio di destinazione la provincia di Rimini, o di Perugia o ancora di Pesaro risulta piuttosto evidente che, salvo il caso in cui non si stiano progettando o realizzando delle serre per la coltivazione di ortaggi, o dei semplici magazzini per materiali non pericolosi e in cui la presenza di personale umano sia da ritenersi del tutto occasionale ed assolutamente limitata nel tempo, la classe di esecuzione corretta da utilizzare è solamente la EXC3 anche con materiali di qualità S275 o S235 a prescindere dallo spessore.
Quindi se si escludono regioni come la Sardegna e parte del Nord Italia è assolutamente fondamentale progettare ed affidarsi ad aziende certificate in classe di eseuzione EXC3!
Dal 1 Luglio è entrata in vigore la norma europea armonizzata EN 1090-1 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio -Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”, pertanto è diventata obbligatoria la marcatura CE per la commercializzazione di tali prodotti.
Come publicato sul sito del Cosiglio Superiore Lavori Pubblici, attraverso un parere liberamente consultabile e prelevabile all'indirizzo UNI 1090-1 D.M. 14/01/2008.pdf , si evidenzia in particolare che dalla fine del periodo di coesistenza della norma europea armonizzata EN 1090-1, la relativa marcatura CE sarà l’unica modalità di qualificazione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione di detta norma armonizzata, ai fini dell’impiego dei prodotti stessi nelle opere.
Da tale data, per tali prodotti in carpenteria metallica coperti dalla EN 1090-1, il Servizio Tecnico centrale non rilascerà più l’attestazione di avvenuta dichiarazione dell'attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica.
La suddetta marcatura CE costituisce, per i prodotti in serie ricadenti nel campo di applicazione delle norma europea armonizzata EN 1090-1, modalità di qualificazione del prodotto sufficiente anche ai sensi del §11.1, caso A), del DM 14.01.2008. Pertanto il fabbricante di elementi di carpenteria metallica per uso strutturale, qualora in possesso di marcatura CE per tali prodotti sulla base della EN 1090-1, non necessita dell’attestato di deposito della documentazione quale Centro di trasformazione di carpenteria metallica, rilasciato ai sensi dei §§11.3.4.10 e 11.3.1.7 del DM 14.01.2008.
Tale attestazione sarà invece rilasciata soltanto, nel caso residuale, di prodotti in carpenteria metallica non coperti dalla EN 1090-1 risultando, per tali prodotti, ancora obbligatoria ai fini dell’impiego nelle opere.
Ulteriori informazioni sono disponibili in rete, di seguito riportiamo alcune fonti:
RINA.org
Promozione Acciaio
Tuv.com
bureauveritas.it