DM 14/01/2008 N.T.C.
Centro di Trasformazione per l'acciaio
Con l’entrata in vigore nel 2009 delle Norme Tecniche per le costruzioni – NTC - DM 14 gennaio 2008, un testo normativo improntato al più moderno indirizzo di normazione prestazionale piuttosto che prescrittiva, si sono definite regole e procedure per identificare in modo chiaro i livelli di sicurezza delle costruzioni in modo da poter definire con un maggior grado di correttezza la durabilità dell’opera, definita come conservazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture.
Tra tutti i materiali coinvolti dalle NTC 2008 quelli appartenenti alla filiera dell’acciaio assumono un ruolo di particolare rilevanza in termini di controlli ed adempimenti legislativi che devono essere soddisfatti al fine di poter ritenere un materiale idoneo all’utilizzo per il quale questo è stato concepito. Gli attori coinvolti avranno obblighi e vincoli differenti in funzione dello step nel quale concorrono durante il processo di lavorazione del prodotto. Così, se da un lato le piccole e medie officine che producono le barre di armatura da annegare nel calcestruzzo dovranno essere in possesso di una qualifica nazionale rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del MIT, dall’altro le grandi fonderie ed acciaierie avranno bisogno di un certificato di Marcatura CE di controllo di produzione di fabbrica rilasciato da un Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE.
Le NTC 2008 introducono il concetto di Centri di trasformazione definendoli come segue:
“Si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni.” (Cap. 11 p.to 3.1.7 )
Come esempio di Centro di Trasformazione, si considerano:
- le Officine che eseguono la pre-sagomatura delle barre d’acciaio, ossia quelle organizzazioni che ricevono il tondino d’armatura all’esterno di un cantiere, in un impianto che può essere fisso o mobile e lo lavorano (tagliano, piegano, legano, assemblano…);
- le officine di carpenteria metallica, ovvero quegli impianti che ricevono profili e/o lamiere all’esterno di un cantiere, in un impianto che può essere fisso o mobile e lo lavorano (tagliano, calandrano, saldano, assemblano…) per la produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo;
- e, per continuare,; i centri di pre-lavorazione di componenti strutturali, le officine di produzione di carpenterie metalliche, le officine di produzione di elementi strutturali di serie (es. strutture portanti, scale esterne di emergenza, ecc…) e le officine per la produzione di bulloni e chiodi.
I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività, indicando l’organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli elementi base utilizzati, nonché fornire copia della certificazione del sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di trasformazione.
Ogni centro di trasformazione dovrà inoltre indicare un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso.
Il Servizio Tecnico Centrale attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione di cui sopra. ”Se si è privi di questa attestazione e non si rispetta questa parte del decreto, è vietato dal 1° luglio 2009 lavorare e fornire l’acciaio strutturale in cantiere" o più in generale le varie Direzioni Lavori impegnate su tutto il territorio Italiano sono obbligate a rifiutare il materiale se sprovvisto degli attestati opportuni!
Una azienda che vuole essere in regola come Centro di trasformazione deve quindi:
- possedere un Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2000 certificato da parte di un Organismo terzo indipendente, che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006;
- nominare il Direttore Tecnico dello stabilimento che opererà secondo il disposto dell’art. 64, comma 3, del DPR 380/01;
- dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la propria attività. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella sezione dedicata del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (www.cslp.it).
“Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’ origine, accompagnati dalla documentazione prevista al § 11.3.1.5”. Ricordiamo che la qualificazione, obbligatoria, consiste nella Marcatura CE, ovvero nell’ attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale.
“Il trasformatore deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni tali da compromettere le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti originari previste dalle presenti norme”.
Risulta quindi basilare l’attività del Direttore Tecnico di stabilimento il quale, nell’ambito del processo produttivo, deve porre particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura verificando, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto, inoltre, poiché i Centri di trasformazione sono identificati ai sensi delle NTC come “luogo di lavorazione” sono tenuti ad effettuare una serie di controlli (prove), obbligatori e sistematici, secondo le disposizioni riportate per ciascuna tipologia di acciaio lavorato.
Trattandosi di un "processo speciale" particolare attenzione viene posta sulle attività di saldatura in particolare viene richiesta la conformità alla norma UNI EN ISO 3834 per i requisiti di qualità e viene definità la figura del "Welding Coordinator" inoltre viene prescritto come obbligatorio il controllo al 100%, di tutti i giunti con il metodo visivo (VT) da personale qualificato e certificato in base alla corrente norma UNI EN ISO 9712 almeno di II° livello.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del Centro di trasformazione;
b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda,all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
Il paragrafo 11.3.1.7 riguardante i Centri di trasformazione termina con gli impegni in capo alla D.L. e al Collaudatore delle opere. “Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del Centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del Centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato”.